Il colosso americano dei motori di ricerca Google fa parlare ancora di sé e, questa volta, per un importante risultato conseguito in
tema di diritto all'oblio ex articolo 17 GDPR.
Con la sentenza dello scorso 24 Settembre, la Corte di Giustizia Europea ha infatti messo il punto alla
controversia tra l’autorità Garante Francese CNIL (
Commission nationale de l’informatique et des libertés) e Google LLC (prima Google Inc.) pronunciandosi in favore di quest’ultima società: Google dovrà applicare il
diritto all'oblio (e, dunque, procedere alla rimozione degli URL dietro richiesta degli utenti/interessati - c.d. “deindicizzazione”)
solo nelle versioni europee del suo motore di ricerca.
Indice
Gli antefatti
La decisione della Corte di Giustizia
Spunti di riflessione
Gli antefatti
Il provvedimento della Corte di Lussemburgo è in realtà l’epilogo di una vicenda iniziata nel 2015, dunque
prima dell’entrata in vigore del GDPR. Infatti, il 21 Maggio 2015 la CNIL aveva intimato a Google Inc. di applicare la
richiesta di deindicizzazione formulata da un utente francese a tutte le estensioni (europee e non) del nome di dominio del proprio motore di ricerca. Successivamente, nel marzo 2016, l’autorità francese aveva comminato una sanzione al colosso americano di 100.000 Euro per essersi limitata a cancellare gli URL presenti nelle sole versioni europee del proprio motore di ricerca.
Google aveva poi richiesto l’
annullamento della sentenza al Consiglio di Stato francese, il quale aveva a sua volta demandato la risoluzione della vicenda alla Corte di Giustizia europea. La Corte è stata dunque chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità della predetta sanzione comminata a Google dall’autorità garante francese.
La decisione della Corte di Giustizia
La sentenza emessa dai giudici di Lussemburgo ha di fatto
negato all'uomo coinvolto nel contenzioso la tutela al diritto di rimozione su scala globale – ribadiamo, già accordata dal CNIL – di informazioni personali presenti on line,
deleterie per la sua reputazione.
La decisione della Corte di Giustizia muove da un preciso assunto illustrato nel proprio comunicato stampa n. 112/19:
molti Stati al di fuori dell’Unione europea non garantiscono il diritto alla deindicizzazione. In conseguenza di ciò, si ritiene che “
il diritto alla protezione dei dati personali [incluso il diritto all'oblio]
non è una prerogativa assoluta, ma va […] contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità”.
In altre parole, ogni Paese europeo può decidere sul proprio territorio di competenza – imponendo o meno la deindicizzazione degli URL –
ma non può estendere la propria legislazione intervenendo su contenuti che devono o non devono essere indicizzati in altri Paesi del mondo.
Spunti di riflessione
La sentenza oggetto di analisi porta con sé numerosi interrogativi.
In primo luogo, occorrerà capire come i principi affermati nella sentenza e, nello specifico, il riconoscimento del diritto all'oblio “su base territoriale”,
possano conciliarsi con alcuni capisaldi del diritto dell’Unione Europea. Ed infatti, il diritto all'oblio, individuato dallo stesso GDPR quale diritto irrinunciabile per tutti i cittadini dello Spazio Economico Europeo senza limiti spazio-temporali, non dovrebbe essere oggetto di alcun bilanciamento di interessi.
A maggior ragione, basti pensare che la stessa Corte di Giustizia europea nel noto caso Google Spain del 2014
riconobbe l’invasività dei motori di ricerca rispetto al diritto alla protezione dei dati personali e, considerata la gravità potenziale di tale ingerenza, precisò chiaramente che quest’ultima “
non può essere giustificata dal semplice interesse economico del gestore di un siffatto motore di ricerca in questo trattamento di dati”.
In secondo luogo, la decisione adottata dai giudici del Lussemburgo contribuirà ad
aumentare ulteriormente le differenze tra l'accesso ai contenuti su internet nelle varie aree del mondo, con evidente pregiudizio per gli utenti europei. Contestualmente, imporrà ai big dei motori di ricerca di adottare nuove strategie per rendersi conformi alle regole dettate dalla Corte di Giustizia e, contestualmente, di evitare di perdere un’importante fetta di mercato costituita dagli utenti/cittadini europei. In tale ottica, appaiono assolutamente condivisibili le parole del Presidente dell’Autorità di Controllo Italiana durante un’intervista rilasciata dopo la sentenza della Corte:
"La decisione […] è un invito a Google e ai gruppi concorrenti affinché adottino soluzioni tecnologiche capaci di scoraggiare l'accesso degli utenti europei a motori di ricerca dislocati in Paesi al di fuori della Ue".
La sentenza in questione pone infine un importante interrogativo in merito alla g
iusta collocazione dei provider di motori di ricerca nel mondo del diritto digitale ed evidenzia la necessità di
definire i relativi ruoli e responsabilità mediante una normativa specifica, adeguata e “non territoriale”.