Approvata la versione aggiornata dello schema di regolamento del Registro pubblico delle opposizioni (RPO) da parte del Garante per la protezione dei dati personali.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato – su richiesta del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) – la versione aggiornata dello schema di regolamento del Registro pubblico delle opposizioni (RPO). Nei giorni scorsi il testo del Decreto che riforma il RPO per incrementare la tutela contro gli abusi del telemarketing, ha ricevuto anche i pareri delle commissioni parlamentari di Camera e Senato.
Facciamo il punto della situazione e vediamo l’iter che porterà all’approvazione finale.
Cos’è il registro pubblico delle opposizioni?
L’attività di telemarketing si basa sul principio secondo cui il trattamento dei dati mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea, per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, mediante l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.
Il Registro è stato istituito con il D.P.R. 178/2010 e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB). Al Garante Privacy spettano i compiti di vigilanza e di controllo sull’organizzazione e sul funzionamento del Registro.
Come funziona?
Gli operatori, persone fisiche o giuridiche, che – in qualità di titolare del trattamento dei dati personali – intendono svolgere attività di marketing mediante il telefono e/o la posta cartacea, utilizzando i dati degli utenti presenti negli elenchi telefonici pubblici (numeri di telefono ed eventuali indirizzi di posta associati) sono tenuti a registrarsi al RPO e a comunicare la lista dei numeri che intendono contattare.
L’iscrizione al Registro impedisce l'utilizzo, per chiamate promozionali, delle numerazioni contenute negli elenchi telefonici, salvo i casi in cui l’interessato abbia manifestato il consenso a che la propria numerazione telefonica venga utilizzata o comunicata a terzi per lo svolgimento di finalità di marketing.
In caso di violazione del diritto di opposizione, nelle forme previste dal D.P.R. 178/2010, e, qualora manchi il consenso quale condizione di legittimità del trattamento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 83, par. 5 del GDPR, che possono arrivare fino a 20 milioni di euro o per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. I più recenti report sulle sanzioni comminate dalle Autorità di controllo nazionali in materia di protezione dei dati personali, mostrano come il Telemarketing sia il settore più sanzionato in assoluto, e con un margine considerevole rispetto agli altri.
Sanzioni e frammentazione normativa
Seppure il Registro abbia più di 10 anni, nel corso del tempo l’ambito di applicazione è stato esteso da D.P.R. e Leggi in attesa di Regolamenti attuativi (come la famosa L. 5/2018, recante “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni”), che hanno creato frammentazione normativa. La molteplicità delle fonti applicabili (sia di rango primario che secondario – si ricorda da ultimo il D.M. 30 gennaio 2020, disciplinante le tariffe di accesso per gli operatori) hanno reso difficile per le aziende comprendere le logiche di funzionamento del RPO (modalità di iscrizione, limiti, costi), e, per gli interessati, capire come tutelarsi.
Da qui l’esigenza di un riordino normativo, apportando le opportune modifiche alle disposizioni vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del RPO, prevedendo anche l’abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili (presenti, ad es., nella sopracitata L. 5/2018, in contrasto con alcune previsioni del GDPR).
Prospettive future
Lo schema del Decreto di riforma dell’RPO, ha ricevuto i pareri delle commissioni parlamentari di Camera e Senato, Consiglio di Stato, Agcom, Ministro per la P.A. e Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, oltre che le recenti indicazioni del Garante privacy (considerando anche il precedente parere sull’RPO del 30 aprile 2019). In attesa di sapere quale sarà il testo definitivo del Decreto, prendiamo atto che si prospetta un cambiamento determinante per gli operatori di Telemarketing.
Il parere del Garante del 10 dicembre 2020 è disponibile consultando il seguente link.
Il parere del Garante del 30 aprile 2019 è disponibile consultando il seguente link.
La versione aggiornata del Decreto è disponibile consultando il seguente link.
Il registro è accessibile tramite questo portale.