AI Act: la normativa europea sull’Intelligenza Artificiale diventa realtà

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Dopo anni di discussioni e negoziazioni a livello europeo, in data 12 luglio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (di seguito, il Regolamento o l’AI Act). 

L’AI Act adotta un approccio basato sul rischio: più sono elevati i rischi che l’utilizzo degli strumenti basati sull’intelligenza artificiale comportano, più stringenti sono le misure predisposte per ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza ed i diritti fondamentali delle persone.

 

Di seguito ti ricordiamo i principali contenuti dell’AI Act:

  • Sistema di Intelligenza Artificiale

Il Regolamento definisce un sistema di intelligenza artificiale come “un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”. 

  • Soggetti rilevanti

L’AI Act individua una serie di figure destinatarie della normativa. Tra queste, le più importanti sono:

a) Fornitore: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito;

b) Deployer: una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale;

c) Rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica ubicata o stabilita nell'Unione che ha ricevuto e accettato un mandato scritto da un fornitore di un sistema di IA o di un modello di IA per finalità generali al fine, rispettivamente, di adempiere ed eseguire per suo conto gli obblighi e le procedure stabiliti dal Regolamento;

d) Importatore: una persona fisica o giuridica ubicata o stabilita nell'Unione che immette sul mercato un sistema di IA recante il nome o il marchio di una persona fisica o giuridica stabilita in un Paese terzo;

e) Distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fornitore o dall'importatore, che mette a disposizione un sistema di IA sul mercato dell'Unione.

  • Classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale 

I sistemi di intelligenza artificiale sono stati classificati a seconda del livello di rischio che essi comportano, in particolare:


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