Sono trascorsi ormai quasi cinquant’anni da quando, per la prima volta nel nostro ordinamento, venne disciplinata la materia dei c.d. controlli a distanza ad opera dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
Nonostante la spiccata resilienza della norma però, da una parte, le richieste di riforma si sono fatte ogni anno sempre più pressanti, mentre dall’altra, le possibilità di forzatura del testo da parte della giurisprudenza sono risultate sempre meno efficaci. La “vecchiaia” della disciplina infatti, rappresentava un pericolo sia per i lavoratori, i quali necessitavano di tutele più solide contro le nuove e più subdole invasioni della privacy operate dalle moderne apparecchiature tecnologiche, sia per i datori di lavoro, i quali si scontravano sempre più spesso con lunghe ed estenuanti procedure concertative e burocratiche volte a legittimare l’assegnazione anche del più semplice – ma allo stesso tempo indispensabile – strumento tecnologico all’interno dei sistemi produttivi.
Se, da una parte, l’applicazione letterale dell’art. 4 St. lav. a nulla sarebbe servita per tutelare i lavoratori, dall’altra, l’inclusione all’interno del divieto generale dei moderni strumenti di lavoro avrebbe rappresentato un ostacolo troppo grande per il corretto esercizio dell’attività di impresa. La sottoposizione agli accordi sindacali di qualsiasi strumento in grado di operare un controllo avrebbe infatti determinato numerosi ritardi nello svolgimento dell’attività imprenditoriale, provocando di conseguenza numerose ripercussioni dal punto di vista dell’efficienza e della produttività. Indirizzare l’art. 4 St. lav. verso questa interpretazione, dunque, avrebbe comportato allo stesso modo non poche problematiche, ricadenti in questo caso sulla figura dei datori di lavoro.
Un ulteriore profilo di criticità connesso all’originaria formulazione dell’art. 4 St. lav., riguardava il mutamento dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori. Per il legislatore del ’70, infatti, il rapporto di lavoro subordinato era caratterizzato da uno stretto contatto, una stretta relazione personale che si veniva a creare tra il datore di lavoro da una parte, ed il lavoratore dall’altra, la quale, a sua volta, originava un rapporto fiduciario essenziale ai fini lavorativi. Con l’evoluzione del mondo del lavoro dovuta al progresso tecnologico, anche il rapporto tra i soggetti interessati è mutato di conseguenza: le nuove tecnologie hanno permesso di modificare il tradizionale luogo di lavoro e di dare più spazio a nuove forme di lavoro “a distanza” in cui quel contatto personale (una volta considerato essenziale) sta perdendo sempre più terreno. Lo Statuto nel suo complesso risultava del tutto inidoneo ad affrontare un cambiamento di questo tipo, tant’è che si rese necessaria l’emanazione di numerosi provvedimenti atti a regolare le nuove forme di “telelavoro”.
Scopri l'intero elaborato del gruppo Privato di ASSO DPO nell'area riservata.